Si segnala che in data 24 giugno 2024, è stato pubblicato il quattordicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa: Regolamento (UE) 2024/1745 e il Regolamento (UE) 2024/1776 che modificano il Regolamento (UE) n. 833/2014 nonché il Regolamento (UE) 2024/1739 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1746 che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014. È stato inoltre pubblicato il Reg. 2024/1776 che modifica soltanto l’art. 2 septies del Reg. 833/2104.
Qui il COMUNICATO STAMPA DELL COMMISSIONE EUROPEA .
Tra le numerose novità, si segnalano le seguenti disposizioni - Per conoscere l’intero impianto sanzionatorio e per avere un quadro completo di tutte le misure introdotte dal 14mo pacchetto di sanzioni, si invitano le Aziende ad iscriversi al webinar organizzato da Confindustria Brescia per il prossimo 4 luglio: Sanzioni UE contro la Russia: le novità introdotte con il 14° pacchetto
RESTRIZIONI SOGGETTIVE
Il pacchetto introduce nuovi elenchi di persone ed entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. In totale sono stati aggiunti altri 116 inserimenti in elenco, 69 persone e 47 entità, soggetti al congelamento dei beni e, nel caso delle persone fisiche, anche al divieto di viaggio – elenco: allegato I del Reg. 269/2014, portando il totale di soggetti ed entità direttamente designati in tale allegato a 2296.
RESTRIZIONI FINANZIARIE
Tra le restrizioni finanziarie, il pacchetto rafforza le sanzioni finanziarie introducendo il divieto per le banche dell'UE al di fuori della Russia di utilizzare il sistema di messaggistica finanziaria SPFS, che è l'equivalente russo del sistema SWIFT. Consente inoltre al Consiglio di stilare un elenco di banche di paesi terzi non russi collegate a tale sistema: a tali banche sarà vietato effettuare operazioni con gli operatori dell'UE.
MISURE OGGETTIVE
Il pacchetto limita le esportazioni di altri nove beni a duplice uso e di tecnologia avanzata (ad esempio amplificatori di microonde e di antenne, registratori di dati di volo e veicoli tuttoterreno, ecc.) ed estende i divieti di esportazione a determinati tipi di prodotti industriali, chimici, plastici, parti di veicoli e macchinari. Inoltre, sono ora vietati l'esportazione e il trasferimento di minerali di manganese.
Nello specifico sono stati listati all’interno dell’allegato XXIII, tra gli altri, i seguenti beni, che saranno dunque soggetti ai divieti: lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche, manganese e lavori manganese (compresi i cascami e gli avanzi), pistole a spruzzo ed apparecchi simili e isolatori per l’elettricità di qualsiasi materia. Per alcuni dei nuovi beni sono state previste alcune clausole di deroga temporale relativamente all’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024.
Le autorità competenti potranno poi autorizzare operazioni vietate relative ad alcuni prodotti listati nell’allegato XXIII (tra cui alcuni apparecchi filtranti, computer, cavi, interruttori, valvole, forni per la panetteria), qualora tali beni e prestazioni siano necessari per la manutenzione o riparazione di dispositivi medici ovvero qualora i beni siano necessari per un utilizzo domestico da parte di persone fisiche in Russia.
Pochi beni sono stati inoltre aggiunti all’allegato VII (alcune macchine utensili e veicoli fuoristrada) e per questi non è stata prevista alcuna deroga temporale.
Sono poi state inserite deroghe per taluni beni destinati a progetti speciali (es. progetto Sakhalin 2 per garantire la sicurezza energetica del Giappone).
Il pacchetto impone restrizioni più rigorose per l'esportazione di beni a duplice uso e di tecnologia avanzata verso 61 entità, stabilite in Russia (28) e in paesi terzi (33), che sono direttamente o indirettamente associate al comparto militare russo.
Il pacchetto introduce il divieto di importazione dell'elio: è dunque vietata l’importazione di Elio (codice NC 2804.29.10) e l’Elio-3 (codice NC 2845.40) che saranno soggetti ai divieti salvo la possibilità fino al 26 settembre 2024 di eseguire contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 e contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
Il pacchetto perfeziona il divieto di importazione di diamanti russi già previsto nel 12o pacchetto di sanzioni.
Il nuovo pacchetto comprende infine misure volte a rafforzare le restrizioni esistenti in materia di trasporti, in particolare il divieto di volo e il divieto di trasporto su strada.
MISURE ANTIELUSIONE E CLAUSOLA NO RUSSIA: PROCEDURE PER OPERAZIONI NON DESTINATE ALLA RUSSIA
L'UE ha concordato un elenco di prodotti comuni ad alta priorità oggetto di sanzioni a cui le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione e che i paesi terzi devono astenersi dal riesportare in Russia. Sul piano interno l'UE ha stilato un elenco dei beni economicamente critici oggetto di sanzioni su cui le imprese e i paesi terzi dovrebbero vigilare con particolare attenzione.
Sono infatti stati inseriti nuovi prodotti all’interno dell’allegato XL del Reg. 833/2014, per i quali vige l’obbligo di porre in essere misure di controllo e quindi di assoggettarli alla “clausola No Russia”.
Numerose modifiche sono inoltre state effettuate all’art. 12 octies del Reg. 833/2014. tra cui la proroga dal 20 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025 della grandfathering relativa all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023.
Il nuovo art. 12 octies ter prevede, poi, significative novità in tema di obblighi per gli esportatori di beni comuni ad alta priorità listati nell’allegato XL, a prescindere dal fatto che questi mantengano o meno un’operatività con la Russia e gli obblighi partiranno dal 26 dicembre 2024.
SOCIETA’ RUSSE O EXTRAUE CONTROLLATE DA ENTITA’ UE
Il nuovo art. 8 bis del Reg. 833/2014 prevede che persone fisiche e giuridiche, entità e organismi UE “si adoperino al massimo” affinché le proprie controllate stabilite al di fuori dell’Unione non partecipino ad attività che compromettano le misure restrittive UE contro la Russia.
Una panoramica utile è disponibile nella sezione Domande e risposte della Commissione Europea.
Si invitano pertanto le Aziende Associate ad effettuare nuovamente sia l’analisi soggettiva riferita ai partner economici russi oltre che degli altri Paesi sopracitati, sia l’analisi oggettiva per le operazioni in corso o in fase di negoziazione.
Per maggiori informazioni e per ricevere supporto in merito alla situazione russo – ucraina è possibile contattare l’Ufficio Export e Internazionalizzazione di Confindustria Brescia all’indirizzo e-mail: estero@confindustriabrescia.it, che monitora la situazione, in continua evoluzione.