Si segnala che il 27 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2024/1485 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia.
Il regolamento non rappresenta il quattordicesimo pacchetto, è di natura indipendente.
L’art. 2 del Regolamento di cui sopra riferisce che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, specifiche tipologie di beni che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna. Tali beni sono elencati nell'allegato I del Regolamento stesso e comprendono, tra gli altri: armi da fuoco, munizioni, simulatori per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, bombe e granate, filo spinato a lame di rasoio, coltelli militari, coltelli da combattimento e apparecchiature specificatamente progettate per la fabbricazione dei predetti beni.
L’art. 3 inoltre stabilisce che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, il materiale, le tecnologie o i software per la sicurezza dell'informazione e delle telecomunicazioni di cui all’allegato II, che potrebbero essere usati impropriamente a fini di repressione interna.
Come per gran parte dei divieti relativi ai beni, i divieti di cui sopra si riferiscono e sono quindi estesi anche alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai materiali, alle tecnologie e ai software citati.
Inoltre, sempre l’articolo 3 specifica che è vietato fornire qualsiasi servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie della Russia o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.
Il considerando 4 del Regolamento precisa che le restrizioni riferite ai prodotti elencati negli allegati I e II non compromettono quelle applicabili ai sensi del Reg. 833/2014 e ss.mm.: se un prodotto rientra sia negli allegati I o II del Reg. 2024/1485 sia nell'ambito di applicazione del Reg. 833/2014 e ss.mm., si applicano le restrizioni previste dal Reg. 833/2014.
Un altro punto rilevante è l’articolo 5 del Reg. 2024/1485 che prevede che i divieti si applicano anche se il materiale, le tecnologie o i software da esportare non sono elencati negli allegati I e II ma l’operatore è a conoscenza del fatto che essi siano destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati a fini di repressione interna in Russia.
Infine, l’articolo 6 prevede il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV, fondi o risorse economiche. Nell’allegato IV, infatti, sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi cui si riferisce i divieti di poc’anzi.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito all’evoluzione del tema.
Si invitano pertanto le Aziende Associate ad effettuare nuovamente sia l’analisi soggettiva riferita ai partner economici russi oltre che degli altri Paesi sopracitati, sia l’analisi oggettiva per le operazioni in corso o in fase di negoziazione.
Si ricorda che è disponibile un video realizzato da Confindustria Brescia per guidare le Aziende nel comprendere come effettuare autonomamente un primo iter di verifica sulla fattibilità di operazioni di import o export con partner localizzati nelle aree coinvolte dalla crisi, reperibile qui: https://www.confindustriabrescia.it/contenuto/crisi-russia-ucraina-video-guida alla-verific-6661?from=SITE.
L’ufficio Export e Internazionalizzazione monitora la situazione, in continua evoluzione, e mantiene aggiornata la base associativa in merito agli sviluppi dell’impianto sanzionatorio nei confronti della Russia, delle due autoproclamatesi Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk e della Bielorussia. Per ulteriori aggiornamenti, visitare la pagina dedicata alle comunicazioni dell’ufficio: https://www.confindustriabrescia.it/news-eventi/news?category=10.
Per maggiori informazioni e per ricevere supporto in merito alla situazione russo – ucraina è possibile contattare l’Ufficio Export e Internazionalizzazione di Confindustria Brescia all’indirizzo e-mail: estero@confindustriabrescia.it.