È entrato in vigore, lo scorso 28 febbraio, il D.M. 30-12-2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che disciplina il nuovo meccanismo incentivante per la produzione
di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici, di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
Il provvedimento, anche denominato decreto FER X, interessa gli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato e punta a sostenere un totale di 17,65 GW di nuova capacità rinnovabile. 3 GW saranno riservati a impianti fino a 1 MW, mentre 14,65 GW verranno assegnati tramite aste per impianti di potenza superiore.
Impianti incentivabili dal FER X
Possono beneficiare del meccanismo incentivante le seguenti tipologie di impianti, nel rispetto dei requisiti indicati nell’Allegato 3 del decreto:
- Eolici;
- Idroelettrici;
- Alimentati da gas
residuati dai processi di depurazione;
- Fotovoltaici.
Rientrano nell’ambito di applicazione del FER X anche gli interventi di rifacimento integrale e parziale e di potenziamenti di impianti esistenti (per questi ultimi il meccanismo di supporto si applica limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento e nel rispetto delle categorie di intervento ammissibili definite all’Allegato 4).
Modalità di accesso all’incentivazione
L’accesso agli incentivi, secondo il meccanismo previsto dal D.M. 30-12-2024, è differenziato in base alla taglia dell’impianto e prevede:
- l’accesso diretto per impianti rinnovabili con potenza uguale o inferiore a 1 MW che abbiano avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. In questo caso, l’accesso è subordinato alla presentazione della comunicazione di avvio lavori e nel rispetto di determinati requisiti esplicitati al comma 2, lettere a), b) e c) del decreto.
- l’accesso a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive in forma telematica per impianti rinnovabili con potenza superiore a 1 MW che:
- possiedano titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto (o, alternativamente, il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale);
- possiedano preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
- siano conformi alle norme nazionali e UE in materia di tutela ambientale (anche al principio del Do No Significant Harm);
- partecipino al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento;
- possiedano almeno uno dei requisiti di cui all’art. 3 comma 2 lettera e) a dimostrazione della solidità finanziaria dei soggetti responsabili.
La formula adottata nelle procedure competitive è quella dell’asta al ribasso, attraverso la quale i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento. In esito ad ogni procedura, il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, forma una graduatoria che tiene conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di ribasso percentuale offerto, criteri di priorità elencati all’art. 7 comma 6 del provvedimento.
L’entrata in esercizio degli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie deve avvenire entro 36 mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie stesse, pena la progressiva decurtazione della tariffa spettante in proporzione al ritardo accumulato e fino alla decadenza dagli incentivi.
Determinazione delle tariffe incentivanti
Il meccanismo incentiva, per un periodo pari a 20 anni, ì l’energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall’impianto e prevede:
- Per gli impianti fino a 200 kW di potenza il ritiro da parte del GSE dell’energia elettrica immessa in rete. Al produttore è riconosciuto il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. In alternativa il produttore può richiedere l’applicazione del regime previsto per gli impianti di potenza superiore a 200 kW di cui al prossimo punto;
- Per tutti gli altri casi, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Viene poi applicato dal GSE un meccanismo di compensazione a due vie basato sulla differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo zonale di riferimento del periodo rilevante delle transazioni: qualora tale differenza risulti positiva, essa verrà erogata dal GSE al produttore come corrispettivo per l’energia elettrica netta immessa in rete; se negativa sarà invece il produttore a doverla riconoscere al GSE.
Cumulabilità
Il meccanismo di supporto del FER X è alternativo al meccanismo dello scambio sul posto e al ritiro dedicato. L’incentivo è cumulabile esclusivamente con i meccanismi di aiuto rientranti fra le seguenti categorie:
- esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 % del costo dell'investimento;
- fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
In caso di cumulabilità, è prevista la rimodulazione della tariffa spettante secondo le modalità indicate nell’Allegato 1.
Ulteriori provvedimenti
Il quadro regolatorio sarà completato dalle Regole Operative per l’accesso agli incentivi, che dovranno essere approvate con decreto del Ministero su proposta del GSE entro il 29 maggio 2025. Esse disciplineranno, tra le altre cose:
- i modelli per le istanze di accesso diretto al meccanismo di supporto nonché di partecipazione alle procedure competitive, i contratti tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti e gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
- le modalità di comunicazione dell’avvio lavori e di accesso semplificato per gli impianti che hanno accesso diretto al meccanismo di supporto;
- il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità di riallocazione automatica della potenza eventualmente non assegnata;
- i requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti anche al fine di rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
- le modalità e le tempistiche con le quali gli eventuali oneri di sbilanciamento per gli impianti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), sono trasferiti a carico dei soggetti beneficiari;
- le modalità con le quali il GSE provvede all’erogazione dei prezzi di aggiudicazione e le modalità di aggiornamento del prezzo di esercizio;
- gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l’accesso al meccanismo;
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda alla pagina dedicata sul sito del MASE https://www.mase.gov.it/comunicati/rinnovabili-entra-vigore-il-decreto-fer-x-transitorio e al testo integrale del provvedimento, riportato in allegato.