Scade il 16 marzo 2023 il termine per inviare la comunicazione relativa ai crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022, il cui contenuto e le modalità di presentazione sono state definite con il provvedimento 16 febbraio 2023 n. 44905 e successivamente dal provvedimento 56785/2023.
In particolare le disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (art. 1 comma 6 del DL 176/2022).
La medesima disposizione è inoltre prevista per gli acquisti di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuati nel quarto trimestre 2022 (art. 2 comma 5 del DL 144/2022).
La comunicazione, per effetto del DL “Milleproroghe”, è stata prevista anche per il credito carburante relativo al terzo trimestre 2022 (art. 15 comma 1-quinquies del DL 198/2022 convertito, che ha modificato l’art. 7 del DL 115/2022).
Con il provvedimento n. 56785/2023 l’Agenzia delle Entrate ha esteso le disposizioni attuative previste dal provv. n. 44905/2023 per la comunicazione anche al credito d’imposta per l’acquisto di carburante relativo al terzo trimestre 2022, approvando il nuovo modello di comunicazione (aggiornato, allo stato attuale, al 3 marzo 2023) e le relative istruzioni (in allegato).
La comunicazione dell’ammontare dei crediti maturati nel 2022 va inviata, entro il termine del 16 marzo 2023, dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante l’apposito modello approvato.
Ai fini della presentazione, occorre utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
A seguito dell’invio del modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi del DLgs. 241/97 fino alla data della comunicazione stessa.
Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le medesime modalità previste per l’invio.
In base al provvedimento e le istruzioni, la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. L’utilizzo integrale potrebbe avvenire quindi fino al termine ultimo per la presentazione del modello di comunicazione.